Systemic Risk
Under the EU AI Act: risk arising from the high-impact capabilities of the most capable general-purpose models.
L’articolo 3(65) lega il rischio sistemico ai modelli GPAI le cui capacità eguagliano o superano lo stato dell’arte attuale e la cui diffusione potrebbe incidere in modo significativo sul mercato dell’Unione. La designazione porta doveri aggiuntivi: test avversariali, segnalazione degli incidenti, cybersicurezza e valutazione. È la risposta del regolamento ai modelli di frontiera.
In pratica: Un modello che supera la soglia di calcolo fa scattare obblighi aggiuntivi per il suo fornitore.